Saipem: Consob comunica la chiusura del procedimento avviato sul bilancio 2012

San Donato Milanese (Milano), 6 dicembre 2013 - Saipem comunica che Consob, con provvedimento del 5 dicembre 2013, sulla base di quanto contenuto nel comunicato della Società del 28 ottobre 2013 ha disposto la chiusura del procedimento avviato il 19 luglio 2013 con riferimento ad “ipotesi di non conformità ai principi contabili” del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012.  

Di seguito i contenuti della comunicazione Consob:

 «OGGETTO: Procedimento 1612/2013 - Non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di Saipem S.p.A. al 31 dicembre 2012 all’art. 154-ter, comma 7, ovvero all’art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98 – Comunicazione di chiusura procedimento e richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98.

 
Si fa riferimento al procedimento 1612/2013 avviato da questa Divisione in data 19 luglio 2013 e finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7, ovvero di cui all’art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98, in relazione alle ipotesi di non conformità ai principi contabili internazionali del bilancio d’esercizio e consolidato di Saipem S.p.A. al 31 dicembre 2012 nonché alla successiva corrispondenza intercorsa con codesta Società. 


Si fa, altresì, riferimento a quanto riportato da codesta Società nel comunicato stampa diffuso il 28 ottobre u.s. in occasione dell’approvazione del Resoconto intermedio al 30.09.2013. In tale comunicato, la Società ha, tra l’altro, rappresentato che “alla luce delle considerazioni formulate da Consob nella propria comunicazione del 19 luglio 2013, ed al solo fine di prevenire l'insorgere di un’eventuale divergenza con Consob in ordine all'interpretazione e applicazione dei principi contabili (in particolare lo IAS 11) nei predetti bilanci, tenuto conto della rilevanza della Società sui mercati dei capitali anche internazionali, in segno di continua cooperazione con le Autorità, pur non condividendo l’orientamento manifestato da Consob in ordine all’interpretazione dei paragrafi dello IAS 8 attinenti al trattamento contabile delle “variazioni di stime” e delle “correzioni di errore”, ha predisposto prospetti di stato patrimoniale proforma al 1° gennaio 2013, al 30 giugno 2013 e al 30 settembre 2013 che diano conto dell’imputazione di costi riferibili alle predette commesse; il patrimonio netto pro-forma al 1° gennaio 2013 è stato diminuito di Euro 245 milioni, mentre ai ricavi 2013 sono stati sommati Euro 245 milioni per effetto del menzionato aggiustamento pro-forma del patrimonio netto al 1° gennaio 2013”.


In particolare, nel suddetto comunicato Saipem ha specificato che “i prospetti di stato patrimoniale e conto economico riporteranno, ai sensi dello IAS 8, par. 42, nella non condivisa interpretazione datane dalla Consob, gli effetti delle risultanze dei pro-forma anche nel bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013”. 


Al riguardo, questa Commissione ritiene che i ricavi e costi 2012 relativi a cinque commesse non siano stati rilevati in conformità ai principi contabili internazionali IAS 11 e IAS 1. Tuttavia, tenuto conto di quanto comunicato al mercato da Saipem in merito alla decisione di applicare nel bilancio 2013 il principio IAS 8 par. 42 (“Errori”) in relazione alle sopracitate commesse, questa Commissione ritiene che siano venuti meno i presupposti per concludere il procedimento in oggetto con l’attivazione del potere di chiedere all’Emittente la pubblicazione di informazioni supplementari prevista dall’art. 154-ter, comma 7, o del potere di cui all’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98. Pertanto, si comunica la chiusura del procedimento in oggetto senza l’esercizio di tale potere. 


Ciò posto, resta ferma la verifica di conformità dell’operato degli Amministratori in sede di predisposizione del bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2013 ai principi contabili di riferimento – con particolare riguardo alle modalità di esposizione dell’errore rilevato relativamente ai bilanci d’esercizio e consolidato 2012 nonché di contabilizzazione dei relativi effetti. 


Qualora, dall’esame del bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2013, dovesse emergere la non corretta applicazione del principio contabile internazionale IAS 8 paragrafo 42 (“Errori”), questa Commissione valuterà le ulteriori iniziative da intraprendere, inclusa l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98. 


Infine, si richiede ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 di rendere pubblico, senza indugio, il contenuto della presente lettera mediante comunicato stampa da diffondere con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.»

 

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