Quando le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata eccedono la quota di pertinenza di terzi di patrimonio netto della controllata, l’eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite agli azionisti della Capogruppo a eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un’obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti agli azionisti della Capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza, ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della Capogruppo.Sono escluse dal consolidamento integrale alcune imprese controllate caratterizzate singolarmente e nel loro complesso da una limitata attività operativa, in quanto la loro esclusione non comporta effetti rilevanti3 ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. Tali partecipazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel paragrafo “Metodo del patrimonio netto” o con il metodo del costo rettificato per perdite di valore.
Accordi a controllo congiunto
Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Le partecipazioni in joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto come indicato nel paragrafo “Metodo del patrimonio netto”.
Una joint operation è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività e obbligazioni per le passività (cd. enforceable rights and obligations) relative all’accordo; la verifica dell’esistenza di enforceable rights and obligations richiede l’esercizio di un giudizio complesso da parte della Direzione Aziendale ed è operata considerando le caratteristiche della struttura societaria, gli accordi tra le parti, nonché ogni altro fatto e circostanza che risulti rilevante ai fini della verifica. Nel bilancio consolidato è rilevata la quota di spettanza Saipem delle attività/passività e dei ricavi/costi delle joint operation sulla base degli effettivi diritti e obbligazioni rivenienti dagli accordi contrattuali. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività/passività e i ricavi/costi afferenti alla joint operation sono valutati in conformità ai criteri di valutazione applicabili alla singola fattispecie. Le joint operation, rappresentate da entità giuridiche separate non rilevanti, sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ovvero, quando non producono effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico, al costo rettificato per perdite di valore.
Partecipazioni in imprese collegate
Una collegata è un’impresa su cui Saipem esercita un’influenza notevole, intesa come il potere di partecipare alla determinazione delle scelte finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Le partecipazioni in collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come indicato nel paragrafo “Metodo del patrimonio netto”, ovvero, quando non si producono effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico, al costo rettificato per perdite di valore.
Metodo del patrimonio netto
Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento integrale, in joint venture e in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto4.
In applicazione del metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto inclusivo dei costi di transazione, attribuendo, analogamente a quanto previsto per le business combination, l’eventuale differenza tra il costo sostenuto e la quota di interessenza nel fair value delle attività nette identificabili della partecipata; l’allocazione, operata in via provvisoria alla data di rilevazione iniziale, è rettificabile, con effetto retroattivo, entro i successivi dodici mesi per tener conto di nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di rilevazione iniziale. Successivamente il valore di iscrizione è adeguato per tener conto: (i) della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione; (ii) della quota di pertinenza della partecipante delle altre componenti del conto economico complessivo della partecipata. Le variazioni del patrimonio netto di una partecipata, diverse da quelle afferenti al risultato economico e alle altre componenti del conto economico complessivo, sono rilevate a conto economico quando rappresentano nella sostanza gli effetti di una cessione di un’interessenza nella partecipata. I dividendi distribuiti dalla partecipata sono rilevati a riduzione del valore di iscrizione della partecipazione. Ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, si considerano le rettifiche previste per il processo di consolidamento. In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore (ad esempio, rilevanti inadempimenti contrattuali, significative difficoltà finanziarie, rischio di insolvenza della controparte, ecc.), la recuperabilità è verificata confrontando il valore