Il pagamento del dividendo relativo allesercizio 2011 sarà effettuato il 24 maggio 2012
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Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha approvato la procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate", in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115-bis del TUF, ai sensi del quale "Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 (ndr. informazioni privilegiate)". La procedura, che recepisce le disposizioni contenute nel Capo I (Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate) del Titolo VII del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999), definisce: (i) le modalità e i termini di iscrizione nel registro e dell'eventuale successiva cancellazione delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto di Saipem, hanno accesso su base regolare od occasionale a informazioni privilegiate; (ii) le modalità di comunicazione all'interessato dell'avvenuta iscrizione e/o cancellazione dal registro e della relativa motivazione. La procedura ha decorrenza dal 1° aprile 2006.
Il Consiglio ha altresì approvato la "Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi a oggetto azioni emesse da Saipem SpA o altri strumenti finanziari a esse collegati" (Procedura Internal Dealing) che sostituisce il "Codice in materia di negoziazione di strumenti finanziari emessi da Saipem (Internal Dealing)", approvato dal Consiglio il 12 dicembre 2002. La procedura è redatta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 114, comma 7 del TUF, ai sensi del quale "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi a oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004". La procedura, che recepisce le disposizioni contenute nel Capo II (Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate) del Titolo VII del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999): (i) individua le persone rilevanti; (ii) definisce le operazioni aventi a oggetto azioni emesse da Saipem o altri strumenti finanziari a esse collegati; (iii) fissa le modalità e i termini delle comunicazioni delle operazioni effettuate nonché i termini di diffusione al pubblico delle comunicazioni stesse; (iv) riporta le sanzioni previste in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nella procedura.
La procedura prevede inoltre, in aggiunta agli obblighi normativi, specifici periodi dell'anno durante i quali le persone rilevanti indicate sopra non possono effettuare operazioni (blocking periods).