Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 58/1998, vigila: sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati il 4 maggio 2011 dall'Assemblea. Il mandato dei sindaci, di durata triennale, scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. La nomina dei sindaci avviene a norma dell'art. 27 dello statuto mediante voto di lista al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati dalle minoranze azionarie. I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti (art. 14.1 del Codice). Per prassi, le liste sono corredate del curriculum professionale di ciascun candidato e sono depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate su tre quotidiani a diffusione nazionale.
L'articolo 27 dello statuto dispone che almeno due sindaci effettivi e un sindaco supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e che i sindaci non in possesso di tale requisito siano scelti tra coloro in possesso dei requisiti di professionalità indicati nel Decreto 162/2000; ai fini del Decreto stesso, lo statuto dispone che sono strettamente attinenti all'attività della Società le materie di diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale e i settori ingegneristico e geologico. Ai sindaci è fornita prima delle adunanze la documentazione sui temi oggetto di valutazione e di delibera consiliare.